Il termine “genocidio” non esisteva prima del 1944. Si tratta di un termine molto specifico, che indica crimini violenti commessi contro determinati gruppi di individui con l’intento di distruggerli. I Diritti Umani, così come stabilito nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazione Unite del 1948, riguardano i diritti fondamentali degli individui.

Raphael Lemkin (a destra) con l'Ambasciatore brasiliano Amado (a sinistra)

Nel 1944, un avvocato Ebreo Polacco, Raphael Lemkin (1900-1959), cercò di descrivere le politiche naziste di sterminio sistematico che prevedevano anche la distruzione degli Ebrei Europei. Egli coniò la parola “genocidio” unendo il prefisso geno-, dal greco razza o tribù, con il suffisso -cidio, dal latino uccidere. Nel proporre questo nuovo termine, Lemkin aveva in mente “l’insieme di azioni progettate e coordinate per la distruzione degli aspetti essenziali della vita di determinati gruppi etnici, allo scopo di annientare i gruppi stessi”. L’anno seguente, il Tribunale Militare Internazionale, che aveva sede nella città tedesca di Norimberga, accusò alcune tra le massime autorità Naziste di “crimini contro l’umanità”. La parola “genocidio” venne inclusa nell’atto d’accusa, ma solo come termine descrittivo, senza autentico valore legale.

Il 9 dicembre 1948, sull’onda dell’Olocausto, e anche in gran parte grazie agli instancabili sforzi di Lemkin stesso, le Nazioni Unite approvarono la Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio. In tale convenzione, il genocidio viene definito crimine internazionale, che gli stati firmatari “si impegnano a combattere e punire”. Inoltre, essa contiene la seguente descrizione di genocidio:

I rappresentanti dei quattro stati che ratificarono la Convenzione contro il Genocidio il 14 ottobre 1950:

Per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale:

(a) uccisione di membri del gruppo;
(b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
(c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
(d) misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo;
(e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.

Mentre molti casi di violenza nei confronti di un determinato gruppo hanno avuto luogo in diversi momenti della Storia, e anche dopo l’effettiva entrata in vigore della convenzione, lo sviluppo sia legale che internazionale del termine si è concentrato in due distinti periodi storici: il primo è compreso tra il momento dell’invenzione del termine e il suo accoglimento all’interno del diritto internazionale (1944-1948); il secondo comprende invece gli anni in cui, attraverso la creazione di tribunali internazionali per il perseguimento del crimine di genocidio, il termine cominciò a venir effettivamente usato nella pratica legale (1991-1998). Prevenire il genocidio, l’altro obbligo centrale della convenzione, rimane una sfida aperta che nazioni e individui continuano a fronteggiare.